Art. 1.
(Modifica all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, in materia di riconoscimento della qualità di forza di polizia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

      1. All'articolo 16, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, le parole: «il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».